TARI. ARERA determinazione 67/dagr/2023
Definizione delle modalità operative relative al versamento del contributo per il funzionamento dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’anno 2023.
Definizione delle modalità operative relative al versamento del contributo per il funzionamento dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’anno 2023.
Con la determinazione 67/2023 l’Arera ha definito le istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’anno 2023.
Per l’anno 2023, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti, è fissato nella misura dello 0,30 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2022. Il contributo deve essere versato entro il 15 novembre 2023, tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all’Autorità, i cui estremi sono indicati nell’allegato A della determinazione.
Tutti i soggetti obbligati al versamento devono inviare all’Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità. Nella dichiarazione si deve indicare il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo, le voci di bilancio escluse da quest’ultimo e copia del bonifico di versamento. Tale dichiarazione deve essere inviata entro il 15 gennaio 2024.
La dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro nonché dai Comuni esentati dal versamento in quanto esercenti esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade del settore rifiuti.
In quest’ultimo caso, i Comuni indicheranno in dichiarazione i ricavi relativi a queste attività escludendoli dall’imponibile utilizzando l’apposita voce presente fra i “Motivi della non assoggettabilità dei ricavi” nella dichiarazione del contributo.

