ARERA deliberazione 5 agosto 2025 397/2025/r/rif. Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029
Il provvedimento approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
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Il provvedimento approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
La deliberazione 397/2025 si compone di 9 articoli e l’allegato A.
La struttura dei 9 articoli, ripete il modus operandi del MTR2.
- Art. 1: il provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029. Il perimetro gestionale è il medesimo del MTR 2
- Art. 2: confermata la definizione delle componenti di costo e il meccanismo dell’aggiornamento biennale secondo regole che saranno emanate dall’autorità
- Art. 3: l’articolo dedicato alle Infrastrutture per la Circular Economy è stato rivisto e semplificato rispetto al precedente
- Art. 4: analogamente alla precedente versione dell’MTR ma con passaggi rivisti, l’articolo disciplina la Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’utenza finale.
Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi degli Articoli 4, 5 e 6 del MTR-3:
a) del tasso di inflazione programmata;
b) del miglioramento della produttività;
c) degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale, nonché del coefficiente 𝐶𝑅𝐼𝑎, volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie. Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite, presenta all’Autorità una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR3.
Il punto 4.4, con riferimento a ciascuna annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, rinvia all’articolo 7 del MTR 3 per le regole di attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all’utenza finale.
Le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l’accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l’applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall’applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni: a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall’esperimento delle procedure ad evidenza pubblica; b) corrisponda agli elementi oggetto dell’offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure.
- Articolo 5 Disposizioni in materia di impianti di trattamento
- Articolo 6 Copertura dei costi della raccolta differenziata
- Articolo 7 Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione. Anche per questo articolo, il procedimento temporale e le modalità sono simili ai precedenti articoli 7 e 8.
- Articolo 8 Meccanismi di garanzia, simile al precedente articolo 9
- Articolo 9 Modifiche alla deliberazione 596/2024/R/RIF e disposizioni finali
Le modifiche di rilievo dell’MTR 3 sono dovute agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell’allegato A recante l’MTR 3, per effetto della definizione di nuovi parametri di potenziamento del servizio e recupero della produttività.
Il metodo introduce:
- un coefficiente di recupero della produttività (Xreg), con valori di riferimento indicati nel testo (range tipico 0,1%–0,3% in funzione del livello di servizio e del contesto)
- specifiche componenti COnew/COI (fisse e variabili) per finanziare interventi sistematici o non sistematici di potenziamento del servizio, legati a target misurabili.
- il coefficiente 𝐾𝑎 (range dal 3% al 7%)che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, da distinguere in consolidamento e in miglioramento, fissati dall’Ente territorialmente competente in coerenza con la normativa e/o la pianificazione d’ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l’efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macroindicatori R1(riciclaggio imballaggi) e R2 (organico), gli standard previsti dal TQRIF, nonché l’adozione di sistemi di misurazione puntuale; tale coefficiente può essere valorizzato secondo quanto indicato nella tabella di cui all’articolo 5 dell’allegato A alla Delibera MTR3.
Per la traduzione delle entrate in corrispettivi a carico dell’utenza finale, MTR-3 si coordina con il nuovo TICSER (Delibera 396/2025), che stabilisce i criteri di articolazione tariffaria verso gli utenti.
Fino all’entrata in vigore operativa del TICSER, si applicano regole transitorie previste dal MTR-3.
Art. 7 Corrispettivi per l’utenza finale
7.1 In ciascun anno 𝑎 = {2026,2027} e fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, si applicano le regole di cui al presente articolo.
7.2 A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui all’Articolo 2, sono definiti:
- l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.
7.3 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l’applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire dall’anno 2026, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.
7.4 A norma di quanto già previsto dall’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/06, come sostituito dall’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116/20, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
7.5 Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1, l’Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.

