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ARERA deliberazione 374/2025/r/rif. Completamento tqrif. Decorrenza 1° gennaio 2026

Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif

Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif

https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/374-25

Il nuovo documento contiene 2 allegati:

  1. modifica all’allegato A della deliberazione 3 agosto 2023 387/2023/r/rif, recante obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. Il documento Allegato A viene rinominato in REGOLAZIONE DELLA QUALITÁ TECNICA NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI (RQTR). Disciplina obblighi, indicatori e standard minimi che i gestori devono rispettare per assicurare un servizio efficiente e omogeneo nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio nazionale.
  2. Modifiche e integrazioni all’allegato A alla DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022, 15/2022/R/RIF (TQRIF).

Le modifiche al TQRIF per la parte relativa alla qualità contrattuale sono tre; di interesse l’ultimo intervento che prevede, per chi si trova nello schema I, l’invio da parte dell’ETC della relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio indicati nella Tabella 2, dopo aver effettuato le opportune verifiche previste dall’articolo 57 bis

Art. 1.1 All’Articolo 20 Obblighi di servizio telefonico, comma 20.1, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “sia da telefono fisso che da mobile” sono sostituite dalle parole “anche comune a più gestori o ambiti tariffari”.

Art. 1.7 Dopo l’Articolo 57 Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati è aggiunto il seguente: “Articolo 57 bis. Disponibilità e affidabilità dei dati 57bis.1 I dati di qualità comunicati all’Autorità per ambito tariffario secondo le disposizioni riportate all’Articolo 58 devono essere sottoposti a validazione da parte di ciascun Ente territorialmente competente, che effettua le seguenti verifiche: a) la completezza dei dati forniti rispetto a quelli complessivamente richiesti; b) la correttezza della compilazione, intesa come assenza di dati palesemente errati; c) la congruità dei valori, anche sulla base dei confronti con le altre fonti informative disponibili.

Art. 1.8 All’Articolo 58 Comunicazione all’Autorità e all’Ente territorialmente competente, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 58.1 dopo le parole “ogni anno” sono aggiunte le seguenti “per le gestioni ricomprese negli Schemi II, III e IV,”;
b) il comma 58.2 è sostituito dal seguente: “58.2 Entro la medesima data di cui al precedente comma, per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l’introduzione di livelli generali di qualità, l’Ente territorialmente competente, a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’ Articolo 57 bis trasmette all’Autorità una relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell’Appendice I da parte dei gestori operanti nell’ambito.”

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