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ARERA deliberazione 1° aprile 2025 133/2025/r/rif. Bonus sociale rifiuti. Istituzione componente ur3

Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate.

Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.

La nuova deliberazione rappresenta una nuova tappa per l’introduzione fin dall’anno 2025 del bonus sociale rifiuti che prevede sia l’avvio del procedimento per l’attuazione del bonus sociale rifiuti ma anche l’introduzione di disposizioni urgenti con effetto immediato nella parte in cui si dispone la modifica alla deliberazione 386/2023 per introdurre la terza componente perequativa UR3 che si aggiunge nel modus operandi alle già note UR1 e UR2.

Tra le motivazioni del decreto, si comprende la straordinarietà temporale dell’intervento nella parte in cui si legge che 

• sia necessario adottare le disposizioni più sopra richiamate con la massima urgenza, tenuto conto dell’”approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”, in coerenza con quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, al fine di consentire l’erogazione dell’agevolazione e la copertura dei relativi oneri a partire dall’anno 2025;

• i tempi istruttori per lo svolgimento di un procedimento di consultazione preventiva non risultano compatibili con le tempistiche relative all’emissione dei documenti di riscossione agli utenti, nonché con l’approvazione di un provvedimento complessivo, in considerazione dell’urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell’agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze

L’articolo 2 riporta le Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

2.1 Al fine di consentire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’agevolazione tariffaria di cui all’articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti.

2.2 L’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:

a) all’articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:

“ 2.1 bis A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria 𝑈𝑅3,𝑎, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”

b) all’articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:

“2.3 bis La componente 𝑈𝑅3,𝑎,, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”

c) all’articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

“c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto 𝑈𝑅3, alimentato dalla componente perequativa 𝑈𝑅3,𝑎;

d) all’articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

“c) l’importo 𝐼𝑈𝑅3𝑛𝑒𝑡 ,𝑎 relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue: 

ARERA deliberazione 1° aprile 2025 133/2025/r/rif. Bonus sociale rifiuti. Istituzione componente ur3

in sintesi:

  • La componente UR3 pari a 6 euro è già applicabile dal 2025
  • Nel 2026 dovrà essere riversata sull’emesso con lo stesso metodo di calcolo e modalità prevista per la UR1 e UR2
  • La bollettazione TARI/TARIP dovrà tener conto di questo importo
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