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TARI accertamento e riscossione 1 min di lettura

ARERA Delibera 14 aprile 2026 - 123/2026/R/rif. BONUS SOCIALE RIFIUTI

ARERA ha aggiornato le regole sul bonus rifiuti, chiarendo alcune procedure e prevedendo una proroga fino al 30 settembre 2026 solo per le DSU con errori o dati incompleti.

Nuovo provvedimento ARERA sul bonus sociale rifiuti, ad integrazione della deliberazione 355/2025/R/rif e del relativo Allegato TUBR, al fine di chiarire alcuni aspetti relativi all’applicazione delle norme e confermare l’invio di flussi aggiuntivi tramite SGATE delle DSU che presentano omissioni e difformità. Solamente per questi casi viene riconosciuta la proroga di emissione al 30 settembre 2026. 

È confermato che il bonus è pari al 25% della TARI/tariffa corrispettiva dovuta per l’utenza;

  • al lordo delle componenti perequative;
  • al netto di IVA, se dovuta;
  • prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione locale.

Importante conferma in caso di cessazione o trasferimento dell’utenza: il bonus è calcolato dal GTRU competente (quello che ha ricevuto la DSU) sulla TARI dovuta o stimata per l’intero anno, anche se l’utenza non è attiva 

Sulla morosità (che si ricorda essere facoltativa), in presenza di importi dovuti già oggetto di accertamento e dunque certi, liquidi ed esigibili, non serve inviare il sollecito a 40 gg. L’eventuale compensazione deve essere esplicitata nel documento di riscossione.

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