ARERA Consultazione 15 aprile 2025 - 180/2025/R/rif. METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTR-3). PRIMI ORIENTAMENTI
Il documento illustra i primi orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti.
Il documento illustra i primi orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (MTR-3)
Data ultima per invio osservazioni: 16 maggio 2025
Conferma del periodo regolatorio quadriennale e regole di pianificazione del recupero degli importi oggetto di rimodulazione, sia per finalità di tutela dell’utenza e di assicurazione dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. L’Autorità intende confermare, nel complesso, le regole di determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie con un meccanismo inflazionistico che attinga dalle dinamiche economiche finanziarie e di mantenimento di un coefficiente CRIa che possa catturare gli eventuali incrementi nei costi dei fattori della produzione.
Il documento argomenta diversi punti di interesse, partendo dallo stato evolutivo maturato dall’entrata in vigore del nuovo metodo tariffario ed offre, in tal senso, la lettura di una situazione nazionale ancora statica sul fronte dell’evoluzione territoriale per ambiti e sul dominio del sistema tariffario tributario, rea di favorire la parcellizzazione del sistema.
Tra i diversi aspetti segnalati:
I COSTI. Le evidenze relative al secondo periodo regolatorio mostrano che il totale delle entrate tariffarie validate dagli ETC espresso in termini unitari (e riferito al panel oggetto della presente analisi) si è attestato, nel 2024, intorno a 430 €/t e, nel 2025, a circa 440 €/t . Rispetto al 2023, nel 2024 sono cresciute di oltre il 10% le componenti di costo operativo connesse alle attività di raccolta e spazzamento (CRTa, CRDa e CSLa), le attività di avvio a smaltimento (CTSa) e i costi comuni (CCa). Le aree centromeridionali continuano a presentare costi del servizio più elevati di quelli delle regioni settentrionali
L’IVA SUI CONFERIMENTI. Dai primi orientamenti, l’autorità intende offrire una risposta alla modifica normativa intervenuta sul regime IVA applicabile ai conferimenti in discarica e ad impianti di incenerimento senza recupero di energia. La legge di bilancio 2025, infatti, ha previsto l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, in luogo dell’aliquota ridotta del 10% applicata fino al 2024, per i conferimenti in detti impianti. L’Autorità è orientata a valutare tali possibili ricadute al fine di prevedere, ove emergano le necessarie evidenze, peraltro relative a performance di avvio a riciclaggio e di chiusura impiantistica del ciclo, l’introduzione di una componente di costo di natura previsionale in cui possano trovare copertura i maggiori costi derivanti dalla misura in parola.
DEROGA a-2. L’Autorità è inoltre orientata a prevedere regole che consentano di derogare parzialmente all’impiego dei costi effettivi sostenuti nell’anno a-2 per i casi di documentata e significativa variazione dei costi di trattamento per lo smaltimento, tale da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario dell’operatore, mediante il riconoscimento tariffario di una componente di costo di natura previsionale, prevedendo contestualmente la presentazione di una relazione, oggetto di validazione da parte dell’ETC.
FCDE. L’Autorità intende valutare la modifica delle regole per la determinazione dell’accantonamento su crediti nel caso di regime TARI, attualmente disciplinato dall’articolo 16 del MTR-2 con riferimento, in particolare, alla misura massima riconoscibile dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11, con l’obiettivo di rafforzare il segnale di incentivo alla riduzione della morosità, anche secondo un principio di neutralità della regolazione rispetto alle modalità di prelievo (tributario ovvero tariffario) scelte a livello locale e applicate agli utenti finali.
LA FRAMMENTAZIONE. La parcellizzazione della governance del settore emerge attenzionando la platea degli organismi competenti, con particolare riferimento agli ETC: per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie, infatti, risultano configurati come ETC circa 3.100 soggetti, di cui 98 con competenze a livello sovracomunale (per una popolazione residente di circa 37,5 milioni di abitanti) e poco meno di 3.000 di dimensione comunale (corrispondenti a circa 21,4 milioni di abitanti). La complessa articolazione della “filiera amministrativa” che connota il settore – e dunque il grande numero di ETC di dimensione comunale – è riconducibile principalmente a due dinamiche: per un verso, infatti, alcuni contesti territoriali hanno inteso avvalersi della facoltà di adottare un modello alternativo all’organizzazione per ambiti o bacini territoriali omogenei; per altro verso, il processo di costituzione ed effettiva operatività degli EGATO non si è ancora interamente compiuto.
Dal confronto con le proposte trasmesse relativamente alla prima predisposizione del PEF 2022-2025 non emergono significativi progressi nell’aggregazione tra ambiti comunali in favore di ambiti (definiti, appunto, pluricomunali) in cui è applicata la medesima struttura tariffaria, a partire dal medesimo PEF sovracomunale: le poche eccezioni si osservano nel Centro e nel Nord-Est, con particolare riferimento alla Regione Veneto.
Anche a livello tariffario, perciò, il settore continua ad apparire estremamente frammentato. Non si può che ricondurre questa situazione alla facoltà di scelta, da parte di ciascun comune, del regime di prelievo da applicare all’utenza finale (tributario ovvero tariffario avente natura corrispettiva)
PEF UNITARIO In aggiunta alla disposizione sopra richiamata, l’Autorità è orientata a prevedere la facoltà, in capo all’ETC che affidi il servizio in modo congiunto per una pluralità di territori comunali, ciascuno avente differente struttura dei corrispettivi all’utenza, ad un gestore (inteso anche come raggruppamento di imprese) che divenga responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato (ivi incluse le fasi di avvio a recupero e a smaltimento, nonché di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti) di predisporre un PEF unitario a livello di affidamento, che rappresenti i costi del gestore medesimo con riferimento all’intero territorio di affidamento
ISTANZE DI REVISIONE L’Autorità è orientata a valutare il rafforzamento delle regole per la presentazione delle istanze di revisione, con l’obiettivo di preservare il carattere pluriennale delle predisposizioni tariffarie, che, peraltro, pur avendo un orizzonte quadriennale, sono soggette ad aggiornamento biennale per la seconda metà del periodo regolatorio. A tal fine, l’Autorità intende prevedere l’esemplificazione di casistiche per cui non ricorrono i presupposti per la formulazione dell’istanza di revisione del PEF.

