ARERA. Bonus sociale rifiuti.
Arera ha chiarito i principi generali e alcune casistiche per l’applicazione del bonus sociale rifiuti, riferendosi alla gestione delle DSU trasmesse da SGAte ai gestori.
Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/RIF e TUBR)
Con apposito comunicato, Arera ha reso dei chiarimenti ai fini dell’applicazione del bonus sociale rifiuti, evidenziando i principi guida di carattere generale e soffermandosi su alcune casistiche.
Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAte ai fini dell’erogazione del bonus:
- il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva non viene erogato il bonus. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva;
- i requisiti di ammissione al bonus previsti dall’articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:
- l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE
- l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente)
- il nucleo deve avere una sola utenza a cui è attribuito il bonus nell’anno di competenza della DSU;
- nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte;
- per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
- il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l’utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAte;
- il gestore ha la facoltà (e non l’obbligo) di trattenere il bonus se l’utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all’anno precedente all’anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
- il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il chiarimento riportato nel seguente comunicato operatori).
Altri aspetti specificamente trattati:
- la sovrapposizione del bonus sociale rispetto alle agevolazioni locali
- la quantificazione per le diverse casistiche di cessazione dell’utenza
- l’erogazione in caso di decesso del beneficiario
- tempi di emissione del bonus (entro il 30 giugno ma la scadenza della rata può essere successiva)
- morosità facoltativa

