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ARERA 240/2025/R/rif. Consultazione 10 giugno 2025. Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti in attuazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

Il documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione dell’ARERA 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e dal DPCM 21 gennaio 2025.

Il documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione dell’ARERA 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e dal DPCM 21 gennaio 2025. 

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità arera.it o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it entro il 20 giugno 2025. 

Si segnalano i seguenti aspetti di rilievo:

  • La prima condizione che consente a un nucleo familiare di accedere ai bonus sociali per disagio economico è quella di trovarsi in una situazione di vulnerabilità economica, come misurata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il cui valore deve risultare entro la soglia massima prevista per l’accesso all’agevolazione (oggi pari, per tutti e tre i bonus esistenti, per energia elettrica, gas e servizio idrico, a 9.530 euro; 20.000 euro per le famiglie con oltre quattro figli a carico);
  • L’individuazione dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica, come sopra definita, è effettuata dall’INPS in base alle informazioni che i cittadini dichiarano tramite le Dichiarazioni Sostitutive Uniche;
  • Sulla base delle DSU presentate dai cittadini ai soggetti competenti (Centri di assistenza fiscale e INPS) l’INPS, attestato il valore effettivo dell’ISEE, invia mensilmente al SII, l’elenco dei nuclei familiari agevolabili in base al valore dell’ISEE medesimo, ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge 124/19, (articolo 57bis) e dall’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com;
  • L’elenco definitivo delle informazioni che l’INPS dovrà includere nel flusso mensile da inviare al SII e che successivamente verrà messo a disposizione di SGAte dal SII, sarà definito sentito il Garante per la protezione dei dati personali a valle della consultazione sul presente documento, in quanto il contenuto informativo di tale elenco potrebbe dipendere (in parte) dalle soluzioni finali adottate ai fini del riconoscimento automatico delle agevolazioni e dal ruolo svolto dai gestori territorialmente competenti in relazione al trattamento dei dati;
  • L’Autorità è orientata a prevedere che il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in base ai dati messi a disposizione da SGAte, sia tenuto a individuare nei propri archivi, ai fini del riconoscimento automatico del bonus, l’esistenza di un’utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile trasmesso dall’INPS. Inoltre, il gestore sarà tenuto a verificare che l’utenza individuata rispetti i criteri di ammissibilità stabiliti dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 (articolo 2, comma 1), con riferimento all’uso domestico dell’immobile cui è applicata la TARI/tariffa corrispettiva;
  • Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più immobili/utenze, il gestore dovrà applicare lo sconto a una sola utenza domestica. L’Autorità ritiene che l’individuazione dell’immobile da agevolare debba tenere primariamente in considerazione il dato relativo all’indirizzo della casa di abitazione indicato dal dichiarante nella DSU in fase di compilazione. Nel caso in cui all’immobile dichiarato dal cittadino come casa di abitazione non sia associata un’utenza TARI/tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare lo sconto a un altro immobile situato sul territorio di competenza del gestore medesimo associato a uno dei componenti il nucleo la cui TARI/tariffa corrispettiva sia agevolabile in quanto relativa ad un uso domestico;
  • Si precisa che, date le tempistiche di quantificazione della TARI (fine aprile di ciascun anno a) e dati i tempi di messa a disposizione dei dati funzionali all’erogazione (cfr. punto 6.28), l’applicazione dell’agevolazione a tutti gli utenti potenzialmente beneficiari non potrà che essere effettuata con certezza solo nell’anno successivo all’anno a (anno a+1).;
  • L’utente agevolabile deve essere in regola con i pagamenti della TARI/tariffa corrispettiva degli anni precedenti (fatti salvi i termini di prescrizione degli importi dovuti previsti dalla normativa vigente);
  • L’Autorità, pertanto, considerando il dettato normativo, ritiene che ciascun gestore, ottenuto l’elenco di tutti i beneficiari aventi diritto dell’anno a e i dati funzionali all’erogazione del bonus da parte di SGAte, entro il 1° marzo dell’anno a+1, provveda a quantificare l’agevolazione per ogni utenza agevolabile, ponendola pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta in relazione alla medesima utenza per l’anno a, al lordo delle componenti perequative (analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati) e al netto di altri corrispettivi quali, per esempio, quelli dovuti per lo spazzamento e sgombero della neve, la derattizzazione o altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 1 del MTR-213;
  • Inoltre, con riferimento alla quantificazione dell’agevolazione, si precisa che qualora la stessa sia quantificata nell’anno a+1 applicando la percentuale di sconto all’importo della TARIP/tariffa corrispettiva al netto dell’IVA e della TEFA dovute nell’anno a, sarebbe necessario prevedere il ricalcolo e il successivo conguaglio delle imposte effettivamente dovute dall’utente in seguito all’abbattimento della base imponibile dovuto all’applicazione dell’agevolazione;
  • Per quanto riguarda le modalità di erogazione del bonus sociale rifiuti, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti accreditati a SGAte, in base alle informazioni ricevute dal sistema medesimo, emetteranno il documento di riscossione dell’anno a+1 contenente l’agevolazione quantificata sulla base dell’importo annuo (relativo all’anno a) dovuto per il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al lordo delle componenti perequative e al netto dell’IVA, della TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, ridotto del 25%. L’agevolazione così quantificata dovrà essere incrementata dell’IVA e della TEFA (calcolata sull’agevolazione spettante) eventualmente pagata dal beneficiario nell’anno a.  Il gestore dovrà prevedere che l’utente finale possa usufruire dello sconto sia nei casi in cui decida di pagare la TARI/tariffa corrispettiva in un’unica soluzione, sia nei casi in cui decida di pagare quanto dovuto in rate successive. Pertanto, sarà il sopracitato gestore a dover calcolare le rate in modo che l’utente possa decidere liberamente come procedere al pagamento dell’importo dovuto beneficiando, comunque, dell’agevolazione sin dalla prima rata, se sufficientemente capiente. L’Autorità è orientata a prevedere che tale rata, in coerenza con le tempistiche 21 previste per l’emissione dei documenti di riscossione dagli articoli 26 e 27 del TQRIF16, debba essere emessa al massimo entro il 30 giugno di ciascun anno a+1;
  • L’Autorità, analogamente a quanto disposto per gli altri settori regolati, è altresì orientata a prevedere che il bonus sociale rifiuti venga trattenuto dal gestore a compensazione della morosità pregressa del beneficiario, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente;
  • Infine, si evidenzia che non appare possibile procedere all’erogazione dell’agevolazione già nel 2025, in considerazione delle scadenze previste per l’approvazione della TARI e delle tempistiche necessarie per trasmettere ai gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti l’elenco dei beneficiari del 2025, primo anno di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in tempi compatibili con l’approvazione della TARI medesima;
  • La normativa relativa alla TARI assicura ai Comuni la facoltà di stabilire agevolazioni a livello locale (si veda il comma 660, articolo 1, della legge 147/2013). Tale norma consente di prevedere agevolazioni di natura sociale, anche in base all'ISEE, finanziati con fondi del bilancio comunale. Molti Comuni hanno approvato riduzioni, per diverse categorie di utenti, anche in misura superiore al 25% della TARI dovuta e in alcuni casi è prevista l'esenzione totale dal pagamento della TARI medesima; 
  • L’introduzione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare tali agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che, chiaramente, non possono gravare, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo Comune, né, tantomeno sul sistema perequativo nazionale;
  • Con riferimento al primo anno di applicazione delle disposizioni, il gettito della componente UR3 2025 - fatturato nel 2025 - sarà confrontato con l’ammontare delle agevolazioni di competenza della medesima annualità, che saranno erogate nel 2026. Tale importo (𝐼𝑈𝑅3,2025 rendicontato a CSEA entro il 31 gennaio 2027 e gli importi positivi (negativi) saranno versati (riscossi) a (da) CSEA entro il 15 marzo (31maggio) 2027. Tali cadenze sono mantenute anche per gli anni successivi.
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