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ANAC. Atto di segnalazione n. 2113/2025. Affidamento in house parcheggi a pagamento

L’ANAC critica le motivazioni con cui il Comune ha deciso di affidare in house alla società pubblica la gestione della sosta a pagamento e altri servizi definiti “pubblici/strumentali”.

L’Anac formula precise osservazioni inerenti alle motivazioni assunte da un Comune a sostegno della scelta di affidare in house alla società pubblica il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia, oltre ad altri servizi vari definiti dall’Ente come “pubblici/strumentali”.

L'articolo 17 del d.lgs. n. 201/2022 impone all'ente di fornire, nella deliberazione di affidamento in house di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, una motivazione qualificata a sostegno del mancato ricorso al mercato, “ai fìni di un'effìciente gestione del servizio”, illustrando i benefici della scelta effettuata in riferimento a diversi profili, quali investimenti, qualità del servizio, costi dei servizi per gli utenti, impatto sulla finanza pubblica. Similmente, la relazione ex articolo 14 dello stesso decreto — da adottare prima della procedura di affidamento — deve dare conto delle valutazioni effettuate nella scelta della modalità di affidamento con riferimento ai medesimi profili sopra citati e anche ai “risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili”, nonché ai risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio.

Per il caso in esame, l’Anac ritiene le argomentazioni a sostegno della scelta di affidamento in house fornite nella relazione ex articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 non convincenti sotto diversi profili.

Il confronto tra le possibili alternative rivela una carenza di effettiva analisi alla base, con valutazioni vaghe e poco circostanziate. Riguardo alla possibilità di affidare il servizio con gara e/o con gara a doppio oggetto in caso di società mista, la Relazione adduce la difficoltà di individuare una base di gara, vista l'elevata variabilità della domanda. Tale affermazione appare assai poco sostanziata, dal momento che, se davvero la domanda fosse così estremamente variabile, anche le proiezioni del Piano di risanamento sarebbero da considerarsi assolutamente deboli e poco credibili, basandosi in maniera importante (per circa il 30% del fatturato previsto) proprio sulle previsioni relative agli introiti dell'attività di gestione della sosta a pagamento.

In generale, emerge come, nelle argomentazioni addotte nella Relazione a sostegno della scelta di  affidare il servizio in house  non sia stata svolta una riflessione approfondita sull'esperienza pregressa, né di una effettiva analisi comparativa tra le modalità alternative. 

L’autorità ha segnalato la distinzione tra servizio pubblico strumentale e servizio pubblico locale a rilevanza  economica: si è in presenza di un servizio pubblico locale quando sul territorio l'utenza corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio fornito; si ricade, invece, nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette esclusivamente nei confronti dell'ente ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati. Detto in altri termini, ricorre l'ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante. 

Se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica attengono alle c.d. utilities (rifiuti, idrico, trasporto pubblico locale), non risulta tuttavia possibile stabilire ex ante un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete e, quindi, di converso, dei servizi privi di rilevanza economica ovvero strumentali, esclusi, in quanto tali, dall'ambito applicativo del d.lgs. n. 201/2022. Soccorrono, in questa direzione, i servizi non a rete già qualificati dalla legge come servizi pubblici locali, nonché l'elenco di cui al decreto direttoriale n. 639 del 31 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che tuttavia non può ritenersi esaustivo. Al di là di questi casi, sarà pertanto compito dell’Ente verificare, caso per caso, se i servizi affidati nel territorio di competenza rientrino o meno nel perimetro applicativo del d.lgs. n. 201/2022.

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