Amco. Decreto ministeriale in bozza. Facoltà e obbligo di riscossione
La Legge di Bilancio 199/2025, modificando il DL 193/2016, ha introdotto AMCO SpA come nuovo soggetto della riscossione coattiva, con poteri simili a quelli di Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
La Legge di Bilancio 199/2025, nel modificare il DL 193/2016, ha inserito il nuovo attore della riscossione coattiva AMCO SpA, la società ministeriale nata per gestire le crisi bancarie e destinataria di poteri di riscossione alla stregua di AdER.
La norma affida ad un decreto ministeriale l’individuazione dei requisiti che comportano l’obbligatorietà per i comuni di affidare ad AMCO le attività di riscossione coattiva alle condizioni di legge individuate dal DM.
La prima bozza che è stata veicolata nelle testate giornalistiche prevede il ricorso obbligatorio qualora, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, relativamente alla somma delle entrate del Titolo 1, tipologia 101, e del Titolo 3, di cui all’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia stata registrata una percentuale di riscossione in conto residui inferiore alla soglia del [17,5] per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate degli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza dei contratti in essere. Tale soglia è determinata quale rapporto tra la media del valore complessivo annualmente riscosso e il valore delle entrate oggetto di riscossione.
Gli enti locali sono obbligatoriamente tenuti a verificare, entro il giorno dal termine dei contratti stipulati con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, il tasso di riscossione della somma delle entrate del Titolo 1, tipologia 101, e del Titolo 3, di cui all’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed a trasmettere tale dato al [MEF/AMCO], nonché a pubblicare tale dato all’interno del proprio sito web istituzionale, entro il giorno decorrente dall’effettuazione di tale verifica.
Al ricorrere delle suddette condizioni, l’ente locale deve adottare la delibera di affidamento entro il giorno decorrente dall’effettuazione della verifica di cui al comma 2.
L’affidamento obbligatorio ha ad oggetto la totalità delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente, [nonché i singoli carichi già affidati all’Agenzia delle entrate – Riscossione e da questa discaricati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.]


