Agenzia delle entrate. Interpello. Trattamento IVA applicabile al servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e i rapporti con l'utenza
L’aliquota IVA agevolata del 10% si applica solo alla gestione dei rifiuti e alle attività di stoccaggio e deposito temporaneo; tutte le altre attività, inclusa la gestione della tariffa sui rifiuti, seguono l’aliquota ordinaria.
In assenza di una prestazione unica, sono da assoggettare ad aliquota agevolata IVA del 10 per cento esclusivamente le prestazioni di gestione dei rifiuti, come individuate dal citato d.lgs. n. 152 del 2006 all'articolo 183, comma 1, lettera n), oltre che le prestazioni di stoccaggio e deposito temporaneo, di cui alle lettere aa) e bb) del medesimo articolo 183; mentre le restanti attività, compresa l'attività di gestione della tariffa sui rifiuti, devono assoggettarsi ad aliquota propria.
Con l’interpello in commento, un comune ha chiesto chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle attività che concernono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con particolare riferimento all'attività relativa alla gestione della tariffa sui rifiuti (il servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e i rapporti con l'utenza) e, più specificatamente, chiede di conoscere se le stesse siano o meno assoggettabili all'aliquota del 10 per cento, ai sensi del numero 127sexiesdecies), parte III, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il Comune precisa che, a fronte dell'affidamento dell’intero servizio di gestione dei rifiuti viene riconosciuto alla Società un corrispettivo unico, determinato secondo il metodo tariffario MTR2 stabilito con la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R.
Il Comune chiede se a tutte le attività comprese nel perimetro della regolazione ARERA relativa al settore rifiuti urbani ricomprese in unico affidamento possa applicarsi l'IVA nella misura agevolata del 10 per cento, ai sensi del citato numero 127sexiesdecies), o, in ogni caso, ai sensi del principio di accessorietà, di cui all'articolo 12 del richiamato decreto IVA.
L’agenzia, partendo dalla disposizione fiscale agevolativa di cui al numero 127sexiesdecies), parte III, della Tabella A allegata al decreto IVA, rileva che la stessa rinvii espressamente alle prestazioni di gestione dei rifiuti definite dalla lettera n) dell’ articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che si limitano alla raccolta, al trasporto e al recupero con annesso lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, individuati dall'articolo 184, rispettivamente ai commi 2 e 3, lettera g), dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006.
Pertanto, dal quadro normativo sopra delineato, l’Agenzia ritiene che alla prestazione inerente alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e ai rapporti con l'utenza, come rappresentata nell'istanza d'interpello, non sia applicabile l'aliquota IVA agevolata, bensì quella ordinaria.
Il servizio in questione consiste in un'attività amministrativa di riscossione di somme e non di gestione di rifiuti nel senso delineato al numero 127 sexiesdecies), parte III, della Tabella A allegata al decreto IVA.
Alla luce dei principi giurisprudenziali e di prassi evidenziati, la predetta attività di gestione della tariffa e i relativi rapporti con l'utenza non può essere qualificata accessoria, in quanto la stessa, dal punto di vista oggettivo, non risulta tale da rendere possibile l'operazione principale di gestione dei rifiuti, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152 del 2006, né tantomeno risulta emergere un nesso di dipendenza funzionale con la stessa attività di gestione dei rifiuti.
Ciò in quanto l'attività di gestione della TARI e dei rapporti con l'utenza attiene, in concreto, al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti oltre che inerente alla gestione degli obblighi tributari cui è tenuta l'utenza in relazione alla relativa tariffa e, quindi, si riduce di fatto in un'attività amministrativa, come in precedenza accennato.
In assenza di tale nesso di dipendenza funzionale le prestazioni perdono, quindi, la loro accessorietà e sono da configurare operazioni autonomamente assoggettabili al tributo
La gestione della tariffa dei rifiuti non è tale da poter integrare, completare e rendere possibile la gestione dei rifiuti, la quale può essere effettuata anche autonomamente, quindi, la stessa, in ultima analisi, rappresenta un'attività che non può essere definita accessoria.

