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Agenzia delle entrate. Interpello applicazione IVA sulle componenti perequative. Riscontro circoscritto alla tarip corrispettiva.

Prima risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello presentata da un gestore che applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva, al quesito relativo all’applicazione dell’IVA sulle componenti perequative UR1 e UR2.


Prima risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello presentata da un gestore che applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva, al quesito relativo all’applicazione dell’IVA sulle componenti perequative UR1 e UR2. 

Si tratta delle componenti istituite con deliberazione ARERA 386/2023, applicate dal 1° gennaio 2024 nelle richieste di pagamento  della TARI e della TARIC

  • la  componente  UR1a,  inizialmente  pari  a  0,10  euro/utenza,  finalizzata  alla  copertura  dei  costi di  gestione  dei  rifiuti  accidentalmente  pescati  e  dei  rifiuti  volontariamente raccolti; 
  • la  componente  UR2a,  inizialmente  pari  a  1,50  euro/utenza,  destinata  alla  copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi 

La risposta dell’Agenzia si basa sulla similitudine delle due componenti agli Oneri Generali di Sistema (OGdS), applicate per far fronte ai costi generali di funzionamento del sistema energetico nazionale, oggetto di intervento dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 35282 del 18 dicembre 2023

Gli OGdS confluiscono nella determinazione della base imponibile  rilevante ai fini IVA che “..è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali (...), compresi gli (...) altri oneri verso terzi accollati al concessionario o committente” pattuite (cfr. articolo 13 del Decreto IVA e tra i vari documenti di prassi in materia, risoluzione 18 novembre 1994, n. 2, circolare ministeriale 3 dicembre 1999, n. 226 e risoluzione 6 settembre 2022, n. 47)  

Secondo l’Agenzia, al pari degli OGdS, le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n. 386  concorrano alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota Iva del 10 per cento.

Va osservato che il riscontro è circoscritto alla Tariffa corrispettiva applicata dal gestore, che opera in regime IVA. Se ne deduce che l’interpello non è applicabile in analogia alla TARI in regime di tassa, in ordine alla quale si confida in un interpello dedicato. 

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