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Agenzia delle entrate – interpello 254/2024. Non sono soggette ad IVA le componenti perequative applicate alla TARI

Le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA.

Le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del  servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1 e UR2 addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto per la TARIP, assumono rilevanza ai fini IVA

L’agenzia delle entrate, nella risposta ad una istanza di interpello sulla questione della assoggettabilità ad IVA  delle componenti perequative, ritiene che le stesse siano inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione;

La Deliberazione  386/2023/R/Rif  nulla  dispone  riguardo la  natura  giuridica  di  dette componenti perequative. Si tratta di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi  importi  sono  destinati  a  soddisfare  gli  specifici,  ancorché  diversificati,  interessi  dei  soggetti  che  partecipano  in  quanto  utenti  al  settore  della  gestione  dei  rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP).

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