Agenzia delle entrate – interpello 254/2024. Non sono soggette ad IVA le componenti perequative applicate alla TARI
Le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA.
Le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1 e UR2 addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto per la TARIP, assumono rilevanza ai fini IVA
L’agenzia delle entrate, nella risposta ad una istanza di interpello sulla questione della assoggettabilità ad IVA delle componenti perequative, ritiene che le stesse siano inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione;
La Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone riguardo la natura giuridica di dette componenti perequative. Si tratta di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP).

