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Agenzia delle entrate. Interpello 246/2025. Accollo debito tributario altrui e divieto di compensazione

In risposta a un interpello, l’Agenzia delle entrate afferma che il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi configura un illegittimo accollo fiscale.

In risposta a un interpello, l’Agenzia delle entrate afferma che il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi configura un illegittimo accollo fiscale. La fattispecie può emergere anche in ambito dei tributi locali nel caso in cui il contribuente intenda accollarsi un debito altrui ma utilizzando dei propri crediti in compensazione.

In ambito tributario, l'accollo è ammesso solo se non effettuato tramite compensazione di crediti dell'accollante; da ciò ne deriva, dunque, che il debito oggetto di accollo tributario non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario.

L'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. ''Statuto del contribuente'') dispone che 

«1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. 2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».

Ne consegue che l'accollo del debito d'imposta è ammesso in ambito tributario ma non può essere estinto mediante l'istituto della compensazione.

In merito giova ricordare che, in base all'articolo 1 del decreto­legge 26 ottobre 2019, n. 124, chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Il comma 2 specifica che per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.

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