Accertamento. Corte di cass. O. 27022/2023 la sanzione per omessa dichiarazione è comprensiva dell’omesso versamento
Non può essere sanzionato l’omesso versamento nell’ipotesi in cui è stata sanzionata l’omessa dichiarazione, in quanto la sanzione prevista per quest’ultima omissione è comprensiva dell’omesso versamento.
Non può essere sanzionato l’omesso versamento nell’ipotesi in cui è stata sanzionata l’omessa dichiarazione, in quanto la sanzione prevista per quest’ultima omissione è comprensiva dell’omesso versamento. È evidente, infatti, che non essendoci stata dichiarazione non c’è stato neanche versamento.
L’ordinanza 27022/2023 percorre diversi aspetti tipici dell’attività di accertamento dei tributi locali, confermando il modus operandi della competenza del funzionario responsabile e suo atto di nomina, l’utilizzo dell’indicazione a stampa in luogo della firma (previa adozione di apposita determinazione), il contradditorio preventivo non obbligatorio.
Di particolare rilievo la conclusione relativa alla sanzione unica e al cumulo giuridico.
In via preliminare deve essere richiamato il principio di legittimità secondo cui, in tema d'ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta, non solo, per il versamento dell'imposta, ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. Sez.5, n. 18230/2016, Rv. 641050 - 01).
Da tale principio deriva che non può essere sanzionato l’omesso versamento nell’ipotesi in cui è stata sanzionata l’omessa dichiarazione, in quanto la sanzione prevista per quest’ultima omissione è comprensiva dell’omesso versamento. È evidente, infatti, che non essendoci stata dichiarazione non c’è stato neanche versamento.
Deriva, inoltre, che le omesse dichiarazioni per anni successivi integrano autonome violazione, ma essendo della medesima indole, per esse trova applicazione il principio di favore del cumulo giuridico e, pertanto vanno poste in continuazione applicando la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.


